1. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto. Il giudice, sia in primo grado che in appello, anche d'ufficio, può decidere il merito della causa secondo equità. In ogni caso, il giudice deve porre a fondamento della sentenza soltanto le prove proposte dalle parti costituite nonché i fatti non specificamente contestati, come stabilito dagli articoli 18, comma 3, e 23, comma 3. Per fatto notorio deve intendersi soltanto il fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; tra le nozioni di comune esperienza non rientrano le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, come la determinazione del valore corrente degli immobili.
2. Ai sensi dell'articolo 654 del codice di procedura penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario. In ogni caso, quando uno stesso fatto è punito ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ai fini dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000, si applica soltanto
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti costituite e dei loro difensori se vi sono;
b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste specifiche delle parti costituite;
d) la succinta esposizione dei motivi in diritto e in fatto, senza che il giudice possa limitarsi a un mero rinvio alla motivazione di altra sentenza, anche se connessa;
e) il dispositivo.
6. La sentenza, inoltre, deve contenere, a pena di nullità, la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore. Si applica l'articolo 132, terzo comma, del codice di procedura civile.
7. Il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione integra un semplice errore materiale emendabile ai sensi dell'articolo 287 del codice di procedura civile.
8. Il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, deve essere risolto dal giudice tributario